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Requisiti specifici

Il Fornitore Cloud deve dimostrare di essere in grado di erogare i servizi proposti dal punto di vista tecnologico, rispettando i requisiti specifici concernenti le seguenti tematiche:

  • sicurezza, privacy e protezione dei dati (RSI)
  • performance (RPE),
  • interoperabilità e portabilità (RIP),
  • conformità legislativa (RCL).

Sicurezza, Privacy e protezione dei dati

RSI1 - Il Fornitore Cloud dichiara di esserere in possesso della certificazione secondo lo standard ISO/IEC 27001 estesa con i controlli degli standard ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. La certificazione deve essere stata rilasciata da organismi nazionali di accreditamento riconosciuti dalla Unione Europea.

Performance

Il Fornitore Cloud è tenuto a dichiarare la qualità offerta e l’affidabilità del servizio durante tutto il ciclo di vita. Le Amministrazioni Acquirenti sono tenute a verificare che le pattuizioni relative alla qualità del servizio costituiscano parte integrante del contratto di fornitura, all’interno del quale dovrà essere ricompresa una specifica sezione relativa ai «livelli di servizio garantiti» ovvero al Service Level Agreement (SLA).

Le Amministrazioni acquirenti assicurano che gli accordi relativi ai livelli di servizio garantiti (SLA) siano specificati mediante la quantificazione di un insieme di valori obiettivo (SLO) o intervalli di valori riferibili ad altrettanti specifici indicatori di performance, affidabilità, risultato (SLI). Sulla base di tali accordi il Fornitore Cloud risulterà impegnato a rispettare gli obiettivi dichiarati che dovranno essere monitorabili dall”Acquirente.

La sezione del contratto di fornitura relativa ai livelli di servizio garantiti include le penali compensative che il Fornitore Cloud corrisponde all’Acquirente in caso di mancato rispetto di uno o più valori obiettivo (SLO). I metodi di quantificazione e le condizioni di riconoscimento delle penali compensative sono inclusi nel contratto e sono allineati ai valori e alle condizioni di mercato riscontrabili per servizi analoghi o appartenenti alla medesima categoria.

Si richiama inoltre quanto previsto dallo standard ISO/IEC 19086-1:2016 per quanto concerne i livelli di servizio garantiti (SLA):

  • deve essere inclusa la definizione chiara e non ambigua di tutti gli indicatori (SLI) e dei relativi valori obiettivo (SLO);
  • lo SLA deve essere consultabile pubblicamente mediante l’accesso ad un apposito URL Web;
  • devono essere riportate all’interno del SLA le definizioni di tutti i termini specifici riferiti al servizio offerto o di quelli particolarmente rilevanti per la comprensione dell’accordo;
  • deve essere previsto esplicitamente che, se successivamente all’avvio della fornitura si dovesse rendere necessaria una qualsiasi modifica ai livelli di servizio garantiti, questa dovrà essere preventivamente notificata all’Acquirente per ottenerne la sua approvazione;

Il Fornitore Cloud produce e invia all”Acquirente un report periodico (almeno con cadenza mensile), contenente il riepilogo dell’andamento dei livelli di servizio nel periodo e che evidenzi gli eventuali sforamenti rispetto agli SLO e le penali compensative maturate.

RPE1 - In aggiunta a quanto previsto nell”ambito del requisito RO11, il Fornitore Cloud descrive la performance del servizio utilizzando parametri tecnici oggettivi e misurabili, sfruttando ove possibile, gli indicatori (SLI) definiti nella direttiva ISO/IEC 19086-1:2016.

RPE2 - Il Fornitore Cloud dichiara che i servizi offerti sono soggetti ad opportuni processi di gestione della continuità operativa (business continuity) in cui sono previste azioni orientate al ripristino dell’operatività del servizio e delle risorse da esso gestite al verificarsi di eventi catastrofici/imprevisti, specificando l”applicazione delle buone pratiche presenti nello standard ISO/IEC 22313.

RPE3 - Nel caso in cui sia prevista la scalabilità automatica del servizio (o di alcune sue componenti), il Fornitore Cloud dichiara gli indicatori di performance associati alle caratteristiche di elasticità e scalabilità.

RPE4 - Laddove prevista, la scalabilità automatica del servizio (o di sue componenti) deve attivarsi correttamente al verificarsi delle condizioni operative prestabilite (eventualmente configurabili) e deve garantire che non si verifichino interruzioni nell’erogazione del servizio.

Interoperabilità e portabilità

I servizi IaaS e PaaS qualificati devono consentire l’interoperabilità con altri servizi dello stesso tipo, mediante l”utilizzo di standard aperti (ad es. Open Virtualization Format) ed opportune Application Programming Interface (API).

Il Fornitore Cloud deve consentire all”Acquirente di poter migrare le proprie applicazioni verso un altro Fornitore Cloud in maniera semplice e sicura, garantendo la possibilita di estrarre ed eventualmente eliminare permanentemente i propri dati in qualsiasi momento mediante opportuna interfaccia di gestione ed API. Il Fornitore Cloud garantisce l”assenza di ogni tipo lock-in dell’Acquirente nei confronti del Fornitore Cloud.

RIP1 - I servizi IaaS/PaaS espongono opportune Application Programming Interface (API) di tipo SOAP e/o REST associate alle funzionalità del servizio e alle procedure di gestione e configurazione del servizio.

RIP2 - Il Fornitore Cloud rende disponibile una adeguata documentazione tecnica delle API che ne chiarisce l’utilizzo.

RIP3 - In caso di aggiornamento delle funzionalità del servizio e/o delle relative API il Fornitore Cloud garantisce la tracciabilità delle diverse versioni delle API disponibili, allo scopo di consentire evoluzioni non distruttive (versioning). Anche la documentazione tecnica delle API dovrà essere tempestivamente aggiornata.

RIP4 - Il Fornitore Cloud garantisce la possibilità di tracciare le richieste SOAP/REST ricevute dal servizio e il loro esito (logging e accounting), anche al fine della non ripudiabilità della comunicazione.

RIP5 - Il Fornitore Cloud garantisce all”Acquirente la possibilità di estrarre in qualsiasi momento una copia completa dei dati e metadati memorizzati (in formato pubblico e aperto) come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: volumi, object e block storage, dump di DB, ecc.

Conformità legislativa

Il Fornitore Cloud mette a disposizione dell’Acquirente gli strumenti e le informazioni necessarie per consentirgli il rispetto della normativa europea e italiana nell”ambito dell”utilizzo dei servizi e dell”infrastruttura qualificata.

RCL1 - Il Fornitore Cloud deve indicare per quali aspetti il servizio proposto è conforme agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa (europea e italiana) in materia di protezione dei dati personali.

RCL2 - Il Fornitore Cloud rende nota la localizzazione dei data center propri e/o dell’infrastruttura Cloud utilizzata per erogare anche parzialmente il servizio e/o all’interno dei quali transiteranno anche temporaneamente i dati gestiti dal servizio (ivi compresi i siti di disaster recovery e di backup), specificando quando la localizzazione sia all”interno del territorio nazionale, all”interno della UE oppure extra UE.

RCL3 - Il Fornitore Cloud, in caso di localizzazione dei data center in territorio extra UE, dichiara l”eventuale applicabilità di accordi bilaterali (Privacy Shield EU-USA, ecc.) volti alla salvaguardia dei dati elaborati, conservati ed a vario titolo gestiti per erogare il servizio.

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