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Articolo 5 - Revoca della qualificazione

L’Agenzia nel caso di:

  • perdita di almeno uno dei requisiti di cui all”Allegato A;
  • riscontro da parte dei competenti organi di violazioni di norme relative all’attività oggetto di qualificazione;

comunica al fornitore il preavviso di revoca della qualificazione CSP con previsione di un termine per le eventuali controdeduzioni. Nel caso di infruttuoso esperimento del termine o mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate, l”Agenzia procede alla revoca della qualificazione CSP con provvedimento motivato, disponendone la contestuale eliminazione dei servizi IaaS e PaaS dal Marketplace Cloud, nonchè la relativa annotazione della cancellazione del fornitore dal registro pubblico dei CSP qualificati, dandone adeguata pubblicità.

Nei casi di revoca della qualificazione CSP, il fornitore non può presentare una nuova richiesta di qualificazione all’Agenzia se non siano venute meno le cause che hanno determinato la revoca.

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